Domenico Menorello “Vera Lex”: Conte sbaglia! Eccoli i veri diritti dei disabili e dei portatori di handicap” (1)

Legge 104, permessi e assenza da lavoro per quarantena, permessi parentali straordinari, Smart working, le disposizioni del Governo Conte tradiscono le attese dei disabili e dei veri portatori di handicap

di Maurizio Pizzuto
Giovedì 02 Aprile 2020
Roma - 02 apr 2020 (Prima Pagina News)

Legge 104, permessi e assenza da lavoro per quarantena, permessi parentali straordinari, Smart working, le disposizioni del Governo Conte tradiscono le attese dei disabili e dei veri portatori di handicap

L’avv. Domenico Menorello, è il presidente dell’Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, e da anni conduce una serie di battaglie, anche coraggiose, in favore dei disabili e dei portatori9 di handicap. Alla Camera dei Deputati molti lo ricordano ancora come fiero portavoce degli interessi dei disabili, impegno che il famoso legale padovano non ha mai messo da parte. Anzi, oggi il suo impegno è tornato più forte di prima, e in questa sua analisi sulle ultime decisioni del Presidente del Consiglio Conte, per arginare la pandemia da Coronavirus in atto, è ancora più esplicito di sempre.

Non esita infatti a prendere le distanze da decreto del Governo e dice: “Desta non poche perplessità quanto nel DL 17 marzo 2020 n. 18 dovrebbe tutelare le persone disabili in questa fase di emergenza: in particolare”. Non accetta nessuna mediazione il legale padovano, ed ex parlamentare di Forza Italia della prima ora.

A suo giudizio “La situazione causata dalla pandemia provoca pesanti difficoltà anche ai disabili con handicap seri, benché non ufficialmente bollinati come gravi: il che non rende ragionevole la limitazione delle misure ai soli nuclei familiari con disabili già così certificati ai sensi dell’art. 4 Legge n. 104/1992. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire – risponde l’avvocato Menorello- che – “senza supporti per questo tempo emergenziale – troppe persone con disabilità di diverso tenore e le loro famiglie avranno difficoltà estreme.

Lo scenario non è solo ingiusto, bensì pure incoerente con la normativa ordinaria, in quanto l’art. 3 co. 3 della stessa legge n. 104/92 impone di riconoscere, con un giudizio sostanziale e non formale, che “la situazione assume connotazione di gravità” ogni qual volta “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Il leader dell’Osservatorio Parlamentare Vera Lex”, richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 23, 24, 26, 39, 47, 48 e 40, tutti contenenti disposizioni direttamente o indirettamente incidenti sulla condizione di chi ha una disabilità.

Partiamo dai “Permessi e assenza dal lavoro per quarantena”. Gli art. 24 e 26 co. 2 – spiega l’avvocato Domenico Menorello- ampliano la possibilità di utilizzare i benefici della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. In particolare, l’art. 24 incrementa “di ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020” “il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art 33, comma 3” della citata legge n. 104. Considerando che l’evocata norma già prevede tre giorni al mese, per aprile e maggio 2020 si giunge fino a diciotto giorni complessivi di possibile assenza dal lavoro per esigenze di assistenza a portatori di handicap da parte di genitori, coniugi e figli, oltre che per gli stessi disabili. L’art. 26, poi, equipara il periodo di quarantena per “disabili ex art. 33, comma 3, Legge 104/92” (fino al 30 aprile 2020) a un “ricovero ospedaliero”, così come disposto per i dipendenti pubblici dall’art. 19 co. 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9. 

Permessi parentali straordinari L’art. 23 co. 5 prevede invece una fattispecie particolare rispetto ai nuovi permessi parentali straordinari per i figli infradodicenni, nel senso che, qualora si tratti di “figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado”, i permessi saranno concessi anche per i minori di età superiore ai dodici anni.

Smart working. L’art. 39, riconosce “il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile” (c.d. smart working) per i disabili gravi e per chi ha nel proprio nucleo familiare una persona in tale condizione. Le misure sono, dunque, tutte disposte – precisa l’avvocato Menorello- solo per chi è affetto da disabilità “grave”, la quale, come è noto, deve essere – anche ex art. 4 della legge n. 104/1992 – previamente certificata dalle commissioni mediche che operano presso le Aziende USL per l’invalidità civile Per il legale padovano, e leader dell’Osservatorio, la disciplina per l’emergenza dovrebbe allargare la platea dei disabili cui estendere i benefici degli art. 23 co. 5, 24, 26 co. 2 e 39, o almeno “liberare” i portatori di handicap dalle strette e complesse maglie delle pretese burocratiche oggi imposte per riconoscerne la “gravità”.

Sta qui la proposta e la grande provocazione culturale dell’ex parlamentare di Forza Italia: “In tal senso, ai meri fini degli stessi benefici introdotti dalla legislazione dell’emergenza (permessi retribuiti, smart working, ecc) e per la sola durata del presente periodo, si dovrebbe semplificare il riconoscimento della “gravità” dell’handicap, che potrebbe essere attestato da una certificazione rilasciata dal medico di famiglia o da un appartenente al Servizio Sanitario, acquisibile fino alla durata della pandemia, ove si attesti che la “minorazione” di una persona necessita – nella particolare contingenza in atto – proprio di quell’“intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, indicato dai canoni sostanziali del ricordato art. 3 co. 3 della legge n. 104/92.

Ma per il leader dell’Osservatorio sono anche insufficienti i giorni straordinari di permesso retribuito consentiti dall’art. 24 del DL n. 18/2020. “Se infatti la disabilità determina la necessità di essere assistiti in ragione delle condizioni critiche cui costringe l’isolamento o la mobilità ridotta per il rispetto dei parametri sanitari imposti alla popolazione, tale esigenza non può essere riconosciuta solo per diciotto giorni rispetto ai sessanta di cui sono composti i mesi di marzo e aprile 2020 considerati dalla stessa norma”.(1-Segue)


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