Fondazione Open, Matteo Renzi, il caso oggi alla Corte Costituzionale
Sono ricompresi o no nella nozione di "corrispondenza" i messaggi di testo/WhatsApp, le e-mail e gli estratti di conto corrente, cioé atti scambiati attraverso strumenti di tipo informatico e telematico? Lo deciderà oggi la Consulta che dovrà risolvere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
di Pierluigi Roesler Franz
Mercoledì 07 Giugno 2023
Roma - 07 giu 2023 (Prima Pagina News)
Sono ricompresi o no nella nozione di "corrispondenza" i messaggi di testo/WhatsApp, le e-mail e gli estratti di conto corrente, cioé atti scambiati attraverso strumenti di tipo informatico e telematico? Lo deciderà oggi la Consulta che dovrà risolvere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Possono essere ricompresi o no nella nozione di "corrispondenza" i messaggi di testo/WhatsApp, le e-mail e gli estratti di conto corrente, cioé atti scambiati attraverso strumenti di tipo informatico e telematico? La delicata questione di grande rilievo e senza specifici precedenti giuridici sarà discussa stamattina in pubblica udienza alla Corte Costituzionale presieduta da Silvana Sciarra.

Al centro dell'attenzione è il cosiddetto "conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato", che è stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel corso del procedimento penale avente ad oggetto il sostegno economico prestato dalla Fondazione Open, o per suo tramite, all'attività politica del senatore ed ex premier Matteo Renzi e di altri esponenti del Partito democratico, in asserita violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici.

La "disputa" verte sulla presunta violazione sia dell'art. 15 della Costituzione, secondo cui: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge", sia dell'art. 68 della Costituzione, secondo cui: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".

Il conflitto di attribuzione scaturisce dalla delibera del 14 dicembre 2021 con cui la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato a maggioranza aveva proposto all'Assemblea di palazzo Madama di rivolgersi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per la mancata previa autorizzazione (anche perché mai richiesta), da parte del Senato stesso all'acquisizione, realizzata dall'Autorità giudiziaria fiorentina a mezzo sequestro, di corrispondenza scritta che riguardava il senatore Matteo Renzi, atteso che il sequestro della posta elettronica ed in particolare delle quattro email dell'agosto 2019, dei messaggi WhatsApp mandati dal senatore Renzi quando era in carica, ed  anche dell'estratto conto inviato dalla banca al senatore relativo all'intero periodo 2018-2020, non era mai stato autorizzato dal Senato, al quale l'Autorità giudiziaria avrebbe dovuto preventivamente rivolgere una richiesta di autorizzazione.

Nel corso della seduta n.  406 del 22 febbraio 2022 il Senato della Repubblica con votazione nominale a scrutinio simultaneo aveva poi deliberato di approvare la proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari di sollevare il conflitto di attribuzioni nei confronti della Procura di Firenze nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Renzi. Nello stesso tempo ha autorizzato la Presidenza a dare mandato a uno o più avvocati del libero Foro per farsi assistere davanti alla Corte Costituzionale.

In via preliminare l'Alta Corte ha ritenuto "ammissibile" il "conflitto" con ordinanza n. 261 del 20 dicembre 2022. Oggi sarà, invece, esaminato nel merito. Relatore sarà il giudice costituzionale Franco Modugno. Il Senato della Repubblica sarà rappresentato dagli avvocati Vinicio Settimio Nardo e Giuseppe Morbidelli, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sarà difesa dall'avvocato Andrea Pertici.

Nel suo ricorso il Senato della Repubblica ha lamentato la mancanza di una sua preventiva autorizzazione alla Procura di Firenze che non è stata invece mai richiesta, mentre sarebbe stata necessaria per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Per evitare possibili fughe di notizie è probabile che, come già avvenuto in molte altre occasioni, la Corte faccia conoscere il dispositivo con un comunicato stampa da parte dell'Ufficio Comunicazione della Consulta. 

Questi i fatti. Il senatore Renzi era in carica dal 9 marzo 2018, data della proclamazione, e da tale data dunque fruiva della prerogativa dell'immunità parlamentare di cui al citato art. 68, terzo comma, della Costituzione. Nell'ambito dell'attività investigativa relativa al procedimento penale avente ad oggetto il sostegno economico prestato dalla Fondazione Open la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha acquisito, a mezzo del sequestro di dispositivi mobili di comunicazione appartenenti a terzi, messaggi di testo scambiati sulla piattaforma WhatsApp tra il senatore Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto-15 ottobre 2019, nonché corrispondenza intercorsa tramite e-mail fra quest'ultimo e il senatore Renzi tra il 1° e il 10 agosto 2018, nel numero di quattro missive.

A mezzo di apposito decreto, la Procura ha inoltre acquisito - sempre senza essere a ciò autorizzata dal Senato l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.

Ad avviso del Senato la nozione di «corrispondenza», richiamata, senza altra specificazione, dall'art.  68,  terzo  comma, della Costituzione e dalla disposizione attuativa di cui all'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), si presterebbe senz'altro a ricomprendere, oltre alla tradizionale corrispondenza cartacea recapitata a mezzo del servizio postale e telegrafico, ormai nettamente recessiva, anche i messaggi scritti scambiati attraverso strumenti di tipo informatico e telematico, resi disponibili dall'evoluzione tecnologica.

E nonostante che in tema di sequestro la Cassazione abbia affermato il contrario, la corrispondenza, anche elettronica, resterebbe tale, senza trasformarsi in un mero documento, anche dopo che è giunta a conoscenza del destinatario, almeno fino a quando permane l'interesse alla sua riservatezza.

Infatti, opinando diversamente, le garanzie di cui agli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. risulterebbero agevolmente aggirabili, in quanto basterebbe attendere che la corrispondenza venga ricevuta per poterne prendere cognizione senza particolari cautele.

A parere del Senato, agli effetti della suddetta prerogativa parlamentare, costituirebbero pertanto «corrispondenza» anche i messaggi telematici che, dopo la ricezione, restano conservati nella casella di posta elettronica del destinatario (nel caso delle e-mail),  ovvero nella memoria del dispositivo mobile su cui è installata l'applicazione utilizzata per la loro trasmissione (nel caso dei messaggi WhatsApp)- Pertanto rientrerebbe nell'ambito della «corrispondenza» costituzionalmente tutelata anche l'estratto del conto corrente bancario, trattandosi di documento con il quale la banca comunica al cliente dati riservati, quali le operazioni di dare e avere compiute in un determinato periodo, con indicazione dei destinatari e delle causali, le quali rivelano contratti, obbligazioni e rapporti.

E' stata anche ricordata la sentenza n. 390 del 2007 della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni di comunicazioni dei membri del Parlamento che sarebbe applicabile anche al sequestro di corrispondenza perché, ai fini dell'operatività del regime di autorizzazione preventiva previsto dall'art. 68, terzo  comma,  Costituzione, quello che conta non è la titolarità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto di indagine: se questo è volto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, anche se l'utenza sottoposta a controllo appartiene a un terzo.

Di conseguenza, i messaggi WhatsApp e di posta elettronica riguardanti il senatore Renzi non avrebbero potuto essere acquisiti senza autorizzazione del Senato della Repubblica solo perché memorizzati su telefoni cellulari appartenenti a terzi.


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