L'emergenza emblematica è il "portale del penale". È evidente e da tutti condiviso che nel tempo l'attività tecnica della difesa penale potrà e dovrà appoggiarsi a tutte le possibili forme di digitalizzazione: depositi via PEC, accreditamento e accesso ai portali anche per la consultazione dei fascicoli processuali, facilitazioni delle interlocuzioni con pubblici ministeri e giudici, notifiche e così via.
Ma questa non è certo la situazione dell'oggi”. Il portale ufficializzato è solo quello delle Procure della Repubblica: l'Unione delle camere penali ha pubblicamente fatto presente che il sistema nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento: i difensori non possono accreditarsi e ciò mette a repentaglio il rispetto dei termini processuali;
i pubblici ministeri non hanno tempestiva contezza delle iniziative della difesa; il deposito nel portale non è corredato da idonea certificazione comprovante l'esito positivo delle operazioni; spesso, intervenuto il deposito della nomina, è comunque impossibile accedere al fascicolo.
Con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, "decreto ristori", si è mantenuta la modalità esclusiva di deposito tramite portale degli atti difensivi, così impedendo “ogni forma residuale di deposito cartaceo e trasformando l'avvio delle forme del processo telematico in un inammissibile detrimento dei diritti della difesa”.
Il successivo decreto del Ministro della giustizia 13 gennaio 2021 ha esteso tale esclusiva modalità al deposito della querela, degli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione e dell'atto di nomina: peraltro, gli interventi limitativi delle prerogative dei difensori, introdotti con atti privi di forza di legge, sono continuati anche con le note del capo della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati che, con i provvedimenti del 5 febbraio e del 24 febbraio 2021, ha imposto il deposito dell'"atto abilitante", dunque onerando il difensore di un'ulteriore incombenza non prevista dalla legge.
“Tale oggettiva situazione dovrebbe concludersi il 30 aprile 2021, termine ultimo per le misure di emergenza di contrasto alla pandemia, ma inequivocabili sono gli annunci di provvedimenti di proroga di tutte tali misure”.
Per tali ragioni la giunta dell'Unione delle camere penali italiane ha proclamato secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, e nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale ed in attesa di una certa e più consolidata loro interpretazione con esclusione dei processi contro imputati detenuti in custodia cautelare, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 29, 30, 31 marzo 2021.
A questo punto è lecito chiedere di sapere se il Ministro Marta Cartabia “abbia avuto modo di approfondire la questione, stante il suo recente insediamento; e se sia stato istituito un tavolo di confronto sul punto e se intenda assumere iniziative, e nel caso quali esse siano”.
Come dire? Marta Cartabia è per tutti noi una certezza istituzionale fuori da ogni discussione, ma ci sono temi e problemi che ancora languono irrisolti nel tempo.
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