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Commissione Ue: rafforzato il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
© Imagoeconomica
17 Dicembre 2025

Commissione Ue: rafforzato il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

A partire dal 1 ° gennaio 2028, l’ambito di applicazione del Cbam si espanderà per includere specifici prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio.

La Commissione ha proposto misure volte a colmare le lacune per prevenire l’elusione e rafforzare l’efficacia del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE, in risposta ai riscontri ricevuti dall’industria. A partire dal 1 ° gennaio 2028, l’ambito di applicazione del CBAM si espanderà per includere specifici prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio. La Commissione propone inoltre misure per colmare le lacune al fine di prevenire l’elusione. In risposta all’appello del settore, è stato introdotto un regime di sostegno temporaneo per proteggere i produttori dell’UE vulnerabili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, premiando le imprese più pulite a livello globale e promuovendo un ambiente equo e competitivo.

Le proposte odierne tengono conto anche delle preoccupazioni espresse da partner internazionali di fiducia, che beneficeranno di alcune semplificazioni e flessibilità. Introduce il concetto di equivalenza nella tassa sul carbonio e nella detrazione dei prezzi e include una nuova clausola che consente misure negoziate di agevolazione degli scambi, come il riconoscimento reciproco di organismi di accreditamento affidabili, e nuovi strumenti sull’equivalenza della detrazione dei prezzi del carbonio.

Ciò rafforzerà ulteriormente il ruolo del CBAM nella promozione della decarbonizzazione oltre i confini dell’UE, agevolata dalla sensibilizzazione e dall’assistenza tecnica, come confermato nella relazione di riesame del CBAM, presentata oggi.

Le misure proposte oggi:

Estensione ai prodotti a valle

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE si rivolge attualmente a materiali di base come l’alluminio, il cemento, l’elettricità e l’acciaio.

Dal 2028 gli importatori pagheranno un prezzo del carbonio per le emissioni legate a tali merci, livellando il campo con i materiali prodotti nell’UE soggetti al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS). Pur salvaguardando la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, aumenta i costi per i produttori dell’UE che utilizzano tali materiali nei prodotti a valle, come le lavatrici. La produzione potrebbe spostarsi verso paesi con politiche climatiche più deboli o i beni dell’UE potrebbero essere sostituiti da importazioni pesanti di carbonio.

Per contrastare questo fenomeno, la Commissione intende ampliare la portata del CBAM per includere 180 prodotti ad alta intensità di acciaio e alluminio, come macchinari e apparecchiature, garantendo che le emissioni siano ridotte anziché ricollocate.

La stragrande maggioranza, il 94%, di questi beni a valle interessati sono prodotti della catena di approvvigionamento industriale con un elevato contenuto di acciaio e alluminio (in media il 79%), utilizzati in macchinari pesanti e attrezzature specializzate, come supporti metallici di base, cilindri, radiatori industriali o macchine per la fusione. Una piccola quota, pari al 6%, dei beni a valle in questione è costituita anche da beni per la casa. Un produttore dell’UE di tali prodotti a valle può far fronte a costi più elevati per i materiali in acciaio e alluminio utilizzati nel processo di produzione.

Ulteriori misure antielusione

Sulla base degli insegnamenti tratti dal periodo transitorio, la Commissione europea sta rafforzando le strategie per combattere i rischi di elusione individuati nel “piano d’azione per l’acciaio e i metalli” e attraverso consultazioni delle parti interessate.

Promuovendo l’uso dei rottami per ridurre le emissioni nei prodotti ad alta intensità energetica, la Commissione sta ora integrando i rottami di alluminio e acciaio pre-consumo nei calcoli CBAM. Ciò garantisce un’equa fissazione del prezzo del carbonio sia per le merci fabbricate nell’UE che per quelle importate.

Le proposte chiave comprendono obblighi di comunicazione rafforzati per una migliore tracciabilità delle merci CBAM e per affrontare le dichiarazioni errate sull’intensità delle emissioni. La Commissione acquisisce l’autorità di affrontare gli abusi basati su prove che eludono le responsabilità finanziarie del CBAM, richiedono prove supplementari quando i valori effettivi sono inaffidabili e non rispettano i valori nazionali in tali casi specifici.

Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

La Commissione europea ha lanciato un fondo per sostenere temporaneamente i produttori dell’UE di merci CBAM e attenuare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Ciò affronta la perdita di competitività nei mercati dei paesi terzi, dove le merci dell’UE potrebbero essere soppiantate da alternative più economiche e ad alta intensità di emissioni, aumentando potenzialmente le emissioni globali.

Il fondo rimborserà una parte dei costi del carbonio dell’EU-ETS per le merci ancora esposte a rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, con un sostegno subordinato a sforzi dimostrati di decarbonizzazione.

I finanziamenti proverranno dai contributi degli Stati membri, che costituiranno il 25 % delle entrate derivanti dalle vendite di certificati CBAM nel 2026 e nel 2027, mentre il restante 75 % sarà una risorsa propria dell’UE.

Relazione di riesame del CBAM

La Commissione ha inoltre pubblicato una relazione che esamina l’esperienza acquisita con la realizzazione del CBAM durante il periodo transitorio compreso tra ottobre 2023 e la fine del 2025. Valuta il contributo del CBAM nell’affrontare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e promuovere la fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale ed esamina la governance, l’amministrazione e l’applicazione delle norme, nonché la dimensione internazionale del CBAM.

I risultati evidenziano che il CBAM è un fattore chiave nella promozione della decarbonizzazione nei paesi al di fuori dell’UE, in parte a causa della sensibilizzazione e dell’assistenza tecnica fornite per facilitare l’attuazione. La relazione definisce inoltre la tabella di marcia per l’attuazione e le misure di accompagnamento necessarie per garantire un regime definitivo efficiente ed efficace a partire dal 2026.

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