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Responsabilità dell’ente, interesse/vantaggio e confisca del profitto nelle truffe per erogazioni pubbliche. La sentenza della Cassazione Penale (20/01/2026 n. 5923)
Aula Giallombardo della Corte di Cassazione
© Imagoeconomica
8 Giugno 2026

Responsabilità dell’ente, interesse/vantaggio e confisca del profitto nelle truffe per erogazioni pubbliche. La sentenza della Cassazione Penale (20/01/2026 n. 5923)

Con la sentenza n. 5923/2026 la Corte di Cassazione chiarisce che la prescrizione del reato del dipendente non mette al riparo l’ente dal processo, ma non esonera i giudici dal motivare puntualmente l’interesse o vantaggio aziendale e dal circoscrivere con precisione il profitto confiscabile. Il mero incasso di fondi pubblici non basta né a condannare l’ente né a disporre la confisca.

La sentenza n. 5923 del 20 gennaio 2026 della Corte di Cassazione interviene su uno dei nodi più delicati della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: fino a che punto la percezione di un finanziamento pubblico ottenuto fraudolentemente da un dipendente è sufficiente a condannare l’azienda e a sequestrarne i proventi?

Autonomia della responsabilità dell’ente e prescrizione del reato

In tema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, la prescrizione del reato presupposto, imputabile al dipendente, non impedisce l’accertamento dell’illecito dell’ente, che richiede comunque una motivazione puntuale sulla sussistenza del fatto di reato, sul requisito dell’“interesse o vantaggio” di cui all’art. 5 e sull’individuazione del profitto di diretta derivazione causale oggetto di confisca ex art. 19.

I requisiti di interesse/vantaggio e la confisca del profitto

Con la pronuncia in esame, la Cassazione annulla con rinvio la condanna dell’ente, ritenuto responsabile per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis c.p.), censurando la motivazione sul requisito dell’interesse/vantaggio: non basta richiamare genericamente il fatto che l’ente percepisca finanziamenti pubblici, ma occorre spiegare in concreto quale finalità pro‑ente sia stata perseguita (interesse da valutare astrattamente ex ante) e quale beneficio patrimoniale o organizzativo sia stato effettivamente conseguito (vantaggio da valutare in concreto ex post).

Parimenti, la Corte ritiene insufficiente la motivazione sulla confisca del profitto, che non può essere ancorata a una nozione vaga di vantaggio, ma deve riguardare le sole somme indebitamente acquisite in conseguenza diretta e immediata della truffa, distinguendole dai flussi legittimi e indicando i criteri di calcolo adottati.

I risvolti pratici per la difesa delle imprese

La decisione conferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto alla persona fisica, ma rafforza gli standard motivazionali delle decisioni: il giudice deve ricostruire il fatto di reato, qualificare il ruolo degli autori (apicali/sottoposti), accertare specificamente interesse/vantaggio e circoscrivere il profitto confiscabile.

Sul piano pratico, la pronuncia offre alla difesa degli enti margini significativi per contestare automatismi tra percezione di fondi pubblici, interesse/vantaggio e profitto, imponendo alla giurisdizione di merito un approccio più analitico nei procedimenti relativi a truffe per erogazioni pubbliche nel settore sanitario.

Facciamo il punto