
Ecobonus 2027, salta il 65% e arriva il tetto unico di spesa da 96mila euro
Il ritorno all’Ecobonus al 65%, che era stato ipotizzato nelle settimane precedenti alla presentazione della Legge di Bilancio 2027, non compare nel testo ufficiale approvato dal Consiglio dei ministri. La manovra introduce una novità sostanziale in merito agli incentivi per l’efficientamento energetico. Viene previsto infatti un tetto unico di spesa agevolabile per tutti gli interventi che vengono elencati dall’Ecobonus: sostituzione degli infissi, pompe di calore, tende da sole e cappotti termici. Il nuovo tetto prevede 96mila euro per singola unità immobiliare e 40mila euro per i condomini moltiplicati per il numero delle unità che compongono l’edificio. Il testo dovrà però ancora passare dall’esame del Parlamento e potrebbe cambiare.
Cosa cambia rispetto a oggi
La modifica principale riguarda i massimali dell’Ecobonus. A oggi, l’agevolazione prevede dei limiti di detrazione distinti a seconda della tipologia di intervento che si deve realizzare e possono essere utilizzati separatamente nel rispetto dei requisiti previsti. La manovra propone, invece, di sostituire questo sistema con un tetto cumulativo di 96mila euro per unità immobiliare, applicabile agli interventi di riqualificazione energetica agevolati. Con un unico fondo chi utilizzerà gran parte del bonus per un tipo di lavoro, come il cappotto termico, avrà meno margine disponibile per gli altri lavori. Questo limite è distinto dai 96mila euro previsti per il Bonus ristrutturazioni. Un’altra novità riguarda la percentuale della detrazione. L’ipotesi di riportare l’Ecobonus al 65% per alcune tipologie di interventi energetici non è stata inserita nel testo: per il 2027 resteranno in vigore le aliquote già presenti nel 2026 come quella al 50% per gli interventi effettuati sulla prima casa e al 36% sulle altre abitazioni.
Cosa rientra nel massimale
Le categorie degli interventi rimangono le stesse: opere sull’involucro edilizio, sostituzione di finestre e infissi, impianti solari termici, sistemi ibridi, schermature solari, pompe di calore e dispositivi di controllo da remoto per gli impianti. Tuttavia, restano escluse le operazioni di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Nei condomini
Per quanto riguarda i complessi condominiali il DDL stabilisce un limite complessivo di 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Rientrano nella previsione gli interventi agevolati sulle parti comuni, tra cui l’involucro edilizio e i lavori per l’isolamento termico che rispettano i requisiti. Anche per i condomìni si applicano le aliquote del 50% per il primo immobile e del 36% per il secondo.


