Taglio delle Pensioni d’Oro, la Corte dei Conti di Trieste rimette gli atti alla Corte Costituzionale

Sulle Pensioni d’Oro tutto da rifare?

(Prima Pagina News)
Martedì 22 Ottobre 2019
Roma - 22 ott 2019 (Prima Pagina News)

Sulle Pensioni d’Oro tutto da rifare?

Per la Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Magistrati in pensione la notizia è di quelle destinate a creare “molto rumore” nel dibattito politico in corso sulle così dette Pensioni d’Oro. Il 16 ottobre scorso infatti il Giudice unico della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli- Venezia Giulia con sede in Trieste ha sciolto puntualmente la riserva, depositando ordinanza con la quale ha dichiarato non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale della legge di bilancio 2019 per la parte di nostro interesse. La notizia, va ricordato, è molto importante perché il taglio per 5 anni delle pensioni INPS oltre 100 mila euro, deciso dall'ultima legge di stabilità per il 2019 del 1° Governo giallo-verde Conte, riguarda praticamente tutti i magistrati di Cassazione, delle Corti d'appello, del Consiglio di Stato, dei Tar, della Corte dei Conti e i magistrati dei tribunali militari in pensione, nonché gli ex giudici costituzionali in pensione, gli avvocati dello Stato in pensione, gli ex manager pubblici in pensione, gli ex generali e ammiragli in pensione, gli ex ambasciatori in pensione, e via di questo passo, un parterre di non poco conto e che da oggi guarda alle prossime decisioni con maggiore fiducia rispetto alle premesse del passato. La nota ufficiale dell’Associazione Nazionali Magistrati non lascia dubbi sul ruolo che questa decisione potrebbe giocare nel futuro della vertenza: “Questa Giunta ha ricevuto la notizia -precisa la Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Magistrati- dal professore avvocato Massimo Luciani al quale va il ringraziamento della Giunta, e pensiamo di tutti voi, per avere in pochissimo tempo, considerati i tempi della giustizia nel nostro Paese, e con risultati così importanti rappresentato i nostri interessi”. In effetti “La Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi che hanno determinato l’ennesimo blocco della perequazione e il prelievo straordinario sulle pensioni di importo medio-alto. In particolare, con l’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 6, la Corte dei Conti del Friuli VG ha rinviato al giudizio della Consulta, l’art. 1, comma 260, della l. n. 145 del 2018, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione; e l’art. 1, commi da 261 a 268, della l. n. 145 del 2018, per violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione. In un’ordinanza di 36 pagine la Corte dei Conti del Friuli VG ha rilevato che i provvedimenti legislativi in questione non rispettano i tre fondamentali principi posti dalla Corte Costituzionale in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza, affidamento”. Ovviamente, come si direbbe nel mondo del pugilato, questo è soltanto il primo round, perché quello importante si svolgerà, è auspicabile a breve, davanti alla Corte Costituzionale. “Peraltro, non dobbiamo dimenticare -sottolinea la Giunta Esecutiva dell’Associazione- la grave situazione economica del nostro Paese per cui sarebbe sufficiente una sia pure modesta modifica della legislazione attuale per sottrarre la questione di costituzionalità alla competenza della Corte. In ogni caso, oggi dobbiamo essere lieti per questo auspicato traguardo intermedio e sperare per il futuro”. Di grande interesse appare invece quanto precisa la stessa Sezione della Corte dei Conti, che ha nei fatti fatte proprie i ragionamenti giuridici del Professor Massimo Luciani: “In particolare, sull’intervento di riduzione delle pensioni di importo elevato (art. 1 commi 261-268 della l.n.145/2018) nell’ordinanza si fa esplicito riferimento alla durata quinquennale, che di fatto determina una “decurtazione patrimoniale arbitrariamente duratura del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo gettito. E costituisce un prelievo coattivo correlato ad uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l’idoneità del soggetto passivo all’obbligazione tributaria”. Confliggendo così, rileva la Corte di Conti, con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, perché il prelievo grava soltanto “su specifiche categorie di pensionati e non su tutti i cittadini, con ciò risultando ingiustificatamente discriminatorio e non rispettoso dei canoni fondamentali di uguaglianza a parità di reddito e di universalità dell’imposizione”. È evidente che il problema è ancora tutto aperto e la lettura di queste motivazioni paiono assolutamente confortanti per l’intera categoria interessata al “taglio”. La stessa Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Magistrati precisa ancora che provvederà a mettere in rete l’ordinanza in questione non appena ne verrà in possesso. (Beatrice Nano)


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