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"La pena è aumentata da un terzo a due terzi per quanto riguarda le minacce e il revenge porn".
"La pena è aumentata da un terzo a due terzi per quanto riguarda le minacce e il revenge porn".
"Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dai casi descritti precedentemente, si applica l'articolo 575" del codice penale, che prescrive una pena non inferiore a 21 anni di reclusione.
Lo si legge nella bozza del disegno di legge relativo all'introduzione del reato di femminicidio, in esame al Consiglio dei Ministri.
Sono previste delle soglie limite alla pena: "Quando ricorre una sola circostanza attenuante, ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle aggravanti" e quando "la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni 24. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle aggravanti", "e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni 15".
Si prevedono, inoltre, pene più pesanti per i reati connessi: "La pena è aumentata da un terzo a due terzi per quanto riguarda le minacce e il revenge porn. Attualmente i reati di maltrattamenti in famiglia sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, pena che aumenta nel caso siano coinvolti minori, donne in stato di gravidanza o disabili". La pena è aumentata anche quando vengono utilizzate armi o sostanze corrosive e per l'interruzione di gravidanza senza consenso della donna.