Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Tutte le convocazioni, comprese quelle per le elezioni degli ordini regionali e nazionale dei giornalisti, saranno inviate via PEC.
Tutte le convocazioni, comprese quelle per le elezioni degli ordini regionali e nazionale dei giornalisti, saranno inviate via PEC.
PEC: ecco le nuove importanti norme in vigore che dovranno essere attentamente rispettate al più presto da tutti i giornalisti iscritti all'Albo pena la sospensione dall'attività. Riguardano l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni , imprese e professionisti.
Tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti sono obbligati a munirsi di PEC e a comunicarlo all'Ordine regionale di appartenenza. Altrimenti saranno sospesi dall'Ordine fino alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'Ordine regionale che tardi a sanzionare l'inadempienza del giornalista può essere a sua volta commissariato dal Ministero della Giustizia.
"7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).
Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'Economia e delle Finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro. 7 -bis .
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 - bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."