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Non basta rinvenire tracce storiche di droga (metaboliti) se queste non rappresentano una minaccia per la circolazione.
Non basta rinvenire tracce storiche di droga (metaboliti) se queste non rappresentano una minaccia per la circolazione.
La Corte Costituzionale ridisegna i confini della punibilità per chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, la Consulta ha stabilito che l’articolo 187 del Codice della Strada – modificato nel 2024 – può essere ritenuto legittimo solo se applicato a condotte che generano un pericolo effettivo per la sicurezza stradale.
La questione era stata sollevata da tre giudici di merito preoccupati per l’eccessiva severità della nuova formulazione, che eliminava il requisito dello "stato di alterazione psicofisica".
Secondo i magistrati, la legge rischiava di colpire anche chi avesse assunto droghe diversi giorni prima del controllo, senza che queste avessero più alcun impatto sulle capacità di guida, creando una palese disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza.
I giudici della Consulta hanno chiarito che, sebbene non sia più necessario provare l'alterazione nel momento esatto del controllo, la norma deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità e offensività.
In sintesi: la punibilità scatta solo se le sostanze rinvenute nei liquidi corporei sono presenti in quantità e tipologia tali da essere "scientificamente idonee" a provocare un’alterazione; non basta rinvenire tracce storiche di droga (metaboliti) se queste non rappresentano una minaccia per la circolazione.
Per la Consulta, la sanzione penale è giustificata solo se la condotta è potenzialmente lesiva per la collettività, evitando di punire comportamenti privi di incidenza reale sulla sicurezza.