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«Il 2026 è l’anno in cui l’impianto assicurativo della Gelli-Bianco smette di essere solo teoria e diventa prassi», sottolinea l’avvocato Carlo Ganini (Nella foto): dopo il D.M. 232/2023 (in vigore dal 16 marzo 2024) e il periodo transitorio di 24 mesi, si entra nella fase in cui requisiti minimi e tutele devono essere pienamente allineati.
«Il 2026 è l’anno in cui l’impianto assicurativo della Gelli-Bianco smette di essere solo teoria e diventa prassi», sottolinea l’avvocato Carlo Ganini (Nella foto): dopo il D.M. 232/2023 (in vigore dal 16 marzo 2024) e il periodo transitorio di 24 mesi, si entra nella fase in cui requisiti minimi e tutele devono essere pienamente allineati.
Per anni la Legge Gelli-Bianco è stata letta soprattutto come una riforma “di principio”, capace di riordinare responsabilità, percorsi e regole del contenzioso, ma con un anello debole: l’applicazione concreta del sistema assicurativo.
«È qui che il 2026 diventa uno spartiacque operativo», osserva l’avvocato Carlo Ganini, perché la disciplina attuativa sulle polizze ha finalmente fissato parametri e cornici che incidono sulla gestione del rischio clinico e, di riflesso, sulle strategie di tutela di strutture e professionisti.
Il riferimento è al D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, entrato in vigore il 16 marzo 2024, che detta i requisiti minimi delle coperture assicurative in ambito sanitario e prevede un periodo transitorio di 24 mesi per l’adeguamento, con scadenza al 16 marzo 2026.
Secondo Ganini, il punto non è annunciare “nuove norme”, ma prendere atto che l’orizzonte del 2026 rende più stringente il passaggio dalla carta alla realtà: contratti da allineare, clausole da verificare, assetti interni da aggiornare e una maggiore attenzione alla sostenibilità del contenzioso.
In prospettiva, torna al centro anche l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, prevista dall’art. 12 della Legge 24/2017, che consente al paziente di rivolgersi direttamente alla compagnia entro i limiti del massimale della polizza.