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Regione Lazio e molte PA costrette al passo indietro: aboliti contratti giornalistici privatistici agli uffici stampa. Cassazione e Costituzionale bocciarono tutto. Falso dire o promettere ancora oggi che si possa applicare CNLG ai giornalisti dipendenti pubblici.
Regione Lazio e molte PA costrette al passo indietro: aboliti contratti giornalistici privatistici agli uffici stampa. Cassazione e Costituzionale bocciarono tutto. Falso dire o promettere ancora oggi che si possa applicare CNLG ai giornalisti dipendenti pubblici.
Cassazione e Corte Costituzionale si espressero chiaramente: impossibile applicare l’articolo 1 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalisti (CNLG) ai dipendenti uffici stampa pubblici, Regioni, Comuni e PA. Inutile protestare: si applichi la Legge 150 del 2000 per far operare solo giornalisti iscritti all’Albo, professionisti e pubblicisti.
La questione si risolse con il principio di riserva di contrattazione collettiva pubblica (D.Lgs. 165/2001). Solo CCNL ARAN comparto Funzioni Locali.
La Cassazione escluse l’art.1 CNLG in casi come Regione Lazio, Basilicata e Comune di Roma: attività giornalistica sì (Ordine, ex-INPGI ora INPS), ma inquadramento pubblico. Nel 2020, chiuse ogni margine.
La Sentenza 212/2021 della Corte Costituzionale dichiarò illegittime le leggi regionali pro-CNLG: competenza statale su ordinamento civile. Il 2021 smantellò le prassi.
Basta proteste vane. Si pensi alla Legge 150/2000 uffici stampa: disciplina chiara per PA, solo iscritti Albo (professionisti, pubblicisti). Garantisce professionalità, uniformità, informazione qualificata.
Molti giornalisti uffici stampa tornarono al contratto Funzioni Locali, profilo Specialista dell’informazione con indennità specifiche. Non più caos privatistico.
Per uffici stampa Ministeri, Regioni, Comuni ecc., la rotta è segnata: applicate Legge 150/2000, esclusi non iscritti. Focus su qualità deontologica e regole pubbliche.