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Menorello: "Le norme vigenti consentono già il coinvolgimento proprio del terzo settore, di per sé comunque auspicabile alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale".
Menorello: "Le norme vigenti consentono già il coinvolgimento proprio del terzo settore, di per sé comunque auspicabile alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale".
“Circa le polemiche dal notevole tasso ideologico e strumentale su un passaggio del testo del Decreto Pnrr a proposito della possibilità che consultori si avvalgano del terzo settore, si tratta della mera trasposizione di una facoltà nota all’ordinamento e in particolare alla legge 194.
Infatti, le norme vigenti consentono già il coinvolgimento proprio del terzo settore, di per sé comunque auspicabile alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, ultimo comma, Costituzione e al par. 3.8 Pnrr.
Di seguito le disposizioni sul punto:
Legge 22 maggio 1978, n. 194 - Art. 2, c. 2, “I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.
Legge 29 luglio 1975, n. 405 Istituzione dei consultori familiari. – Art. 2, comma 1,” lett. b) consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite” … , nonché comma 2: “I consultori di cui alla precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unità sanitarie locali”. Tanto basta".
Così Domenico Menorello, Presidente del Network "Sui Tetti".