Migranti, Consulta: "Lecito il fermo della nave che non rispetta le indicazioni dell'Autorità"

"L'inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale".

(Prima Pagina News)
Martedì 08 Luglio 2025
Roma - 08 lug 2025 (Prima Pagina News)

"L'inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale".

Con la sentenza numero 101, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi con riferimento alla disciplina del fermo amministrativo della nave, prevista dall’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come convertito e successivamente modificato.

Con riferimento alla violazione del principio di determinatezza (articolo 25 della Costituzione), la Corte costituzionale, dopo avere affermato il carattere punitivo della sanzione del fermo della nave, ha dichiarato non fondate le questioni proposte.

La condotta sanzionata è descritta in modo puntuale ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l’arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto.

La normativa nazionale si inserisce nell’àmbito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e l’inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale.

In secondo luogo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza, nei sensi indicati in motivazione, delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione, per la violazione degli obblighi internazionali.

L’interpretazione sistematica della disciplina «conferma in modo inequivocabile non solo la possibilità, ma anche l’ineludibile necessità di intenderla in armonia con i princìpi costituzionali richiamati dal rimettente» e con gli obblighi di soccorso e con il divieto di respingimento.

In particolare, "[l]a normativa nazionale è legata indissolubilmente alla Convenzione SAR, che, a sua volta, si inserisce a pieno titolo in un complesso di regole improntate all’obiettivo della salvaguardia della vita in mare» e ispirate a una vicendevole fiducia tra gli Stati, «che solo elementi desumibili da fonti ufficiali, attuali, basate su dati oggettivi e riconosciute dalla Repubblica italiana, possono scalfire".

Prioritaria, dunque, è l’indicazione di un porto sicuro, "che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)".

In base a queste considerazioni, "[n]on è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza".

La Corte costituzionale, inoltre, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sull’obbligatoria applicazione del fermo della nave. Tale misura punitiva non è né irragionevole né sproporzionata, in quanto sanziona "quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito".

La Corte costituzionale, infine, ha restituito gli atti al rimettente, per consentirgli di valutare l’incidenza dello ius superveniens (decreto-legge 11 ottobre 2024, numero 145, come convertito) sulle questioni concernenti la fissità, originariamente prevista, della durata del fermo.


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