Coronavirus e “Cura Italia”, eccole le incongruenze del decreto per disabili e portatori di handicap (2)

Vademecum per disabili e portatori di handicap nell’analisi impietosa che ne fa il Presidente dell’Osservatorio parlamentare Vera Lex

di Maurizio Pizzuto
Giovedì 02 Aprile 2020
Roma - 02 apr 2020 (Prima Pagina News)

Vademecum per disabili e portatori di handicap nell’analisi impietosa che ne fa il Presidente dell’Osservatorio parlamentare Vera Lex

L’avv. Domenico Menorello, Presidente dell’Osservatorio parlamentare “Vera lex?” e per anni parlamentare di Forza Italia esperto di materie legate al mondo dei disabili e dei portatori di handicap, non esita ad esprimere un giudizio severo contro le decisioni assunte dal Governo Conte e che a suo giudizio non tutelano in nessuna maniera il mondo dei disabili. A partire dal problema della chiusura delle strutture per la disabilità.

Spiega il legale padovano che “L’art. 47 del DL n. 18 sospende sull’intero territorio nazionale l’attività dei “centri semiresidenziali per persone disabili”, comunque essi “siano denominati”, “tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale”.

L’art. 48 prende in esame la fattispecie dei “centri diurni per anziani e per persone con disabilità”, le cui attività siano state sospese per disposizione di “ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità”.

Se è comprensibile la preoccupazione sanitaria del legislatore dell’emergenza, ci si sarebbe attesa però pari attenzione per le conseguenti gravi difficoltà per i disabili stessi e per i rispettivi nuclei familiari; invece ci si trova di fronte a una panoramica di interventi riparatori non chiari, parziali, di difficile attuazione pratica, per quanto descritto a seguire”. Come è spesso accaduto già in passato le decisioni del Governo appaiono per certi versi e in alcuni passaggi confusi e pasticciati.

Per il Presidente dell’osservatorio parlamentare Domenico Menorello “Il perimetro dell’art. 47 (centri semiresidenziali con attività sospesa ex lege per contenere la diffusione del virus) non coincide con quello indicato nell’articolo successivo (centri diurni sospesi con ordinanze regionali o provvedimenti amministrativi per esigenze di protezione civile). Non si capisce – sostiene con forza l’avvocato- se le diversificate rappresentazioni delle fattispecie siano esiti di infelici descrizioni di realtà che si vorrebbero equivalenti, o se siano effettivamente così volute, visto che vi sono differenti conseguenze rispetto ai prospettati interventi dell’Unità sanitaria competente per territorio.

Una simile oscurità è foriera di incertezze operative, che vanno evitate, soprattutto in emergenza. Una maggiore chiarezza è altresì dovuta per almeno intuire le ragioni di misure riparatrici tanto differenti per situazioni per la verità assai simili”.

La cessazione delle prestazioni delle strutture – a giudizio del leader di Vera Lex- “avrebbe dovuto sempre essere accompagnata dalla garanzia di livelli di assistenza ai disabili equivalenti a quelli erogati prima della chiusura.

Come è possibile riconoscere la presenza di interventi “non differibili” con la contestuale previsione di un intervento solo eventuale dell’Amministrazione sanitaria? Un’attività che può anche non essere svolta produce effetti per definizione differibili, il che svela l’insanabile contraddizione della disposizione”.

C’è qualcuno – si chiede poi Domenico Menorello- nel Parlamento e nel Governo italiani disposto ad ascoltare la denuncia dei genitori che “la chiusura straordinaria dei centri diurni e delle scuole ha fatto sì che tutto il carico assistenziale si sia riversato interamente sulle famiglie persino laddove vi sia l’evidenza estrema dell’impossibilità di conciliare l’attività prioritaria dell’accudimento con l’attività lavorativa della sussistenza”?

Ma la cosa ancora più grave per l’ex deputato di Forza Italia riguarda le assunzioni dei disabili. Dice l’avvocato Menorello: “L’art. 40 del DL n. 18/2020 non ha significato giuridico, nel punto in cui, fra le molte fattispecie ivi affastellate, inserisce anche la sospensione dell’art. 7 della legge 12 marzo 1999 n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Con la sospensione di tale norma per il periodo dell’emergenza i datori di lavoro non sono più obbligati ad assumere lavoratori disabili nelle proporzioni stabilite dall’art. 3 della medesima legge, altresì eliminando in questo periodo gli adempimenti connessi da parte delle strutture pubbliche preposte (Centri per l’Impiego)”.

È una evidente e macroscopica penalizzazione per le persone disabili, che non verranno assunte a mezzo del “collocamento mirato”, senza che sia dato comprendere quale interesse pubblico giustifichi questo venir meno agli scopi di solidarietà fissati dalla legge n. 68/99; né si capisce in che senso il sacrificio occupazionale che viene fatto gravare sui portatori di handicap sarebbe funzionale all’emergenza per il Covid2019.

“Confidiamo che tali profili critici siano affrontati e risolti in sede di conversione- conclude il P=residente dell’Osservatorio Parlamentare- perché penalizzare i disabili e i più deboli è il contrario di un “cura-Italia”.

Il Presidente Conte insomma è avvisato, e non può più diredi non conoscere i “guasti” prodotti dai suoi consulenti giuridici. Li risolva al più presto per favore Presidente.


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