Evasione fiscale: la Cassazione conferma il sequestro dei beni per Mirko Vucinic

"Ha mantenuto in Italia il centro dei propri interessi"

(Prima Pagina News)
Mercoledì 21 Ottobre 2020
Roma - 21 ott 2020 (Prima Pagina News)

"Ha mantenuto in Italia il centro dei propri interessi"

Il calciatore Mirko Vucinic ha "mantenuto in Italia il centro dei propri interessi, come evidenziato – tra l’altro – dal fatto che la famiglia (moglie e figli) non avesse mai trasferito la residenza da Lecce". Così i giudici della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza che ha stabilito, a luglio, la non ammissibilità del ricorso avanzato da Vucinic contro il sequestro di beni, che è stato confermato a dicembre dello scorso anno dal Tribunale del Riesame dl Lecce, per un'evasione fiscale da 6 milioni di euro. "Gli Emirati Arabi Uniti - scrivono ancora i giudici della Corte di Cassazione, cui Vucinic ha fatto ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame di Lecce - rappresentano un Paese a fiscalità privilegiata tale da far operare la presunzione relativa di residenza in Italia". Per "verificare quale Paese debba ritenersi di effettiva residenza", continuano, si contemplano criteri quali "il possesso di un’abitazione permanente", il "centro degli interessi vitali", nonchè il "luogo in cui si soggiorna abitualmente". Si tratta, aggiungono, di "un complesso e articolato percorso motivazionale" da cui si evince come "Vucinic avesse mantenuto effettivo e sostanziale domicilio in Italia per almeno 183 giorni all’anno". L'ordine, nello specifico, "ha preso in esame tutte le annualità coinvolte e – una ad una – ha analiticamente riportato tutti gli indici che legavano il calciatore al territorio italiano, con particolare riguardo al versamento di contributi per collaboratori domestici, ai numerosi rapporti finanziari correnti, alla proprietà di autoveicoli e motoveicoli, alla titolarità di immobili ed utenze in Lecce e a Roma, alle rilevanti spese sostenute (ammontanti sempre a numerose centinaia di migliaia di euro), alla stipula di contratti immobiliari". "Ancora, il tribunale ha esaminato la frequentazione degli istituti scolastici da parte dei figli del ricorrente, verificandone i periodi effettivi e controllando al riguardo anche i timbri di ingresso ed uscita dagli Emirati Arabi; analoga dettagliata verifica, inoltre è contenuta nell’ordinanza quanto ai periodi di formale residenza all’estero degli tessi familiari".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Corte di Cassazione
evasione fiscale
Mirko Vucinic
PPN
Prima Pagina News
sentenza
sequestro beni

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU