La Bce "ritiene che l'introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici" sul territorio italiano "sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili".
Così Yves Mersch, già membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, in un messaggio scritto il 14 dicembre, data in cui è terminato il suo incarico di capo del settore affari legali, e indirizzato al Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.
"Le autorità nazionali sono tenute a consultare la Bce su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese, in particolare, quelle relative a mezzi di pagamento", prosegue.
"La Bce apprezzerebbe che le autorità italiane tenessero in debita considerazione i rilievi che precedono adempiendo in futuro al proprio obbligo di consultare la Bce, se del caso".
Nel messaggio, inoltre, riporta una lettera inviatagli da Gualtieri il 24 novembre, contenente una copia dello schema di decreto per il cashback di Stato, precisando che la Bce era "venuta a conoscenza del fatto che il progetto di decreto del Mef è stato ora adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana in data 28 novembre 2020 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione. La Bce evince che il meccanismo di cashback, come delineato nel decreto del Mef, è entrato in vigore, almeno in forma sperimentale, in data 8 dicembre 2020".
"La Bce desidera ricordare - continua - che ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Sistema europeo di banche centrali è tenuto ad agire, tra l'altro, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse". In ciò rientra anche "il compito fondamentale di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e la Bce ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione".
"Le banconote in euro emesse dalla Bce e dalle banche centrali nazionali dell'area dell'euro sono le uniche ad avere corso legale nell'area".
Mersch prosegue riportando una raccomandazione della Commissione Europea, datata 2010, che auspica che "l'accettazione dei pagamenti in contanti debba costituire la norma, ma riconosce che il contante possa essere rifiutato per motivi connessi al principio di buona fede, senza che ciò rappresenti una violazione del corso legale del contante".
"Il diritto dell'Unione e la raccomandazione non affrontano esplicitamente la questione se, o in quale misura, sia consentito introdurre una restrizione di ordine più generale all'obbligo di accettare pagamenti in contanti in euro. Pertanto, è necessario interpretare il diritto dell'Unione al fine di stabilire le condizioni cui deve conformarsi una limitazione ai pagamenti in banconote e monete in euro, comprese le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte perché il corso legale delle banconote e delle monete in euro sia rispettato qualora vengano introdotte delle limitazioni generali all'obbligo di accettare pagamenti in contanti".
"Il decreto del Mef - aggiunge Mersch - deve rispettare il diritto dell'Unione; in particolare, qualunque limitazione o disincentivo diretto o indiretto ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro".
Tra i requsiti è compresa la prospettiva secondo la quale "le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari". Si tratta, prosegue ancora, di un presupposto che "è stato preso in considerazione in precedenti pareri della Bce in merito all'introduzione di limitazioni al contante contenute in proposte di legge nazionale".
"Mentre la Bce riconosce che in Italia siano generalmente disponibili altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari diversi dai pagamenti in contanti, la loro disponibilità in tutti gli strati della società, a costi comparabili con i pagamenti in contanti, dovrebbe essere verificata con attenzione dalle autorità italiane. Tale verifica è particolarmente importante dato che tali altri mezzi possono avere caratteristiche diverse rispetto ai pagamenti in contanti e di conseguenza possono non costituire delle alternative del tutto equivalenti".
"Le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti dovrebbero altresì essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, specialmente alla luce del fatto che le misure di cui al decreto del MEF potrebbero spingere i soggetti aderenti a competere per il più alto numero di transazioni effettuate, che, in definitiva, favorirebbe gli aderenti che effettuano un alto numero di transazioni per importi limitati (ossia importi che altrimenti potrebbero essere pagati in moneta). In particolare, il rimborso speciale di 1.500 euro sembra essere progettato per incentivare l'uso di pagamenti elettronici per importi limitati. Qualsiasi ripercussione negativa del cashback proposto dovrebbe essere pertanto attentamente ponderata in funzione dei benefici pubblici previsti. Nel valutare se una limitazione sia proporzionata, si dovrebbero sempre considerare le ripercussioni negative dell'incentivo in questione, nonché se possano essere adottate misure alternative che soddisfino l'obiettivo pertinente e abbiano ripercussioni meno negative".
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