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Fase 2 emergenza covid-19.
Fase 2 emergenza covid-19.
I problemi di mobilità non siano l’occasione per sovvertire la legge e sconvolgere il comparto del TPL introducendo soggetti non titolati a svolgere servizi di trasporto. La legge 21/92 e il decreto legislativo 422 parlano chiaro: il TPnL - Trasporto Pubblico non di Linea – TAXI ed NCC – in ogni territorio in cui gli operatori sono abilitati a svolgere il servizio, è definito come: COMPLEMENTARE ed INTEGRATIVO rispetto ai servizi di linea del TPL - Trasporto Pubblico Locale. • Lo è per legge. • Lo è in quanto servizio pubblico. • Lo è in quanto garantisce operatività dentro regole chiare, trasparenti e governate dalla amministrazione pubblica. • Lo è, non per ultimo, per logica affinità con il servizio di linea. Il TPnL è quindi il soggetto che mette naturalmente a disposizione delle amministrazioni l’efficienza necessaria per supportare il TPL in condizioni di massima sicurezza sanitaria e di maggiore economicità per le casse pubbliche nel rispetto del lavoro e del diritto alla mobilità. Così una nota congiunta di Loreno Bittarelli, URI - Unione Radiotaxi d’Italia e Nicola Di Giacobbe, UN.I.C.A. FILT CGIL. inviata anche ai ministri de dicasteri dello Sviluppo Economico ,Stefano PATUANELLI del MEF – Ministero Economia e Finanze, Roberto GUALTIERI, del MIT - Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, Paola DE MICHELI e della Salute, Roberto Speranza.