Antonio Tarasco (Mibact): Sarebbe una follia la vendita della Gioconda. In Italia tutto questo sarebbe impensabile.

Di fronte alle polemiche sollevate in Italia e nel mondo dall’ipotesi di poter mettere in vendita la Gioconda, interviene Antonio Tarasco della Direzione Generale dei Musei statali che spiega come tutto questo dibattito, in Italia, sarebbe improponibile.

(Prima Pagina News)
Domenica 17 Maggio 2020
Roma - 17 mag 2020 (Prima Pagina News)

Di fronte alle polemiche sollevate in Italia e nel mondo dall’ipotesi di poter mettere in vendita la Gioconda, interviene Antonio Tarasco della Direzione Generale dei Musei statali che spiega come tutto questo dibattito, in Italia, sarebbe improponibile.

Antonio Tarasco (Mibact): Sarebbe una follia la vendita della Gioconda. In Italia tutto questo sarebbe impensabile.
Guarda la fotogallery

Il tema della vendita, anche attraverso frazionamento digitale (tokenizzata), del patrimonio culturale è tornato di attualità e risponde anche alla domanda degli investitori di asset reali di indubbio valore. Cinquanta miliardi di euro. Tanto entrerebbe nelle casse del mondo della cultura e dello spettacolo francesi se si mettesse in vendita la Gioconda.

Una proposta che circola in questi giorni in Francia, alle prese con la crisi economica dovuta al lockdown da coronavirus. L'idea è di Stéphane Distinguin, ceo di Fabernovel, ed è stata pubblicata sul magazine Usbek & Rica. Ma le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Antonio Tarasco, classe 1975, dirigente presso la Direzione Generale Musei al Mibac, è oggi uno dei massimi esperti di questo settore in Italia.

Lui non ha dubbi: “L’articolo ha evidentemente ispirato Stephane Distinguin, fondatore, nel 2003, di Fabernovel, che nella rivista “Usbek & Rica”, il 6 maggio ha concluso brillantemente: “Et si on vendait la Joconde pour ne pas avoir à vendre le monde?” Vendere la Gioconda per evitare di vendere il mondo intero, ossia per evitare di assecondare una crisi finanziaria che avrebbe conseguenze ben peggiori anche (e non solo) nel settore culturale.

Al contrario dell’articolo di Banner, è quello di Distinguin ad essere diventato più noto e ripreso anche dai media italiani. Ci sono paesi – aggiunge ancora l’esperto- dove l’emergenza da Covid-19 non dà altre possibilità, posto che il finanziamento pubblico – all’opposto di quanto accade in Italia – è assolutamente minoritario e non garantisce la sopravvivenza delle istituzioni museali.

Per la verità nel 2014, la città di Detroit, allora in dissesto, per evitare il default, incaricò Christie’s per una massiccia operazione di vendita di opere per 866,9 milioni di dollari (tra cui un Matisse e un Van Gogh). Nel 2017, poi, il Berkshire Museum, a Pittsfield, ha venduto opere per agevolare il ricambio delle proprie collezioni. In linea di principio il Codice etico dei direttori museali dell’Association of Art Museum Directors già in qualche modo lo consentiva”.

Ma in Italia tutto questo sarebbe possibile? Antonio Tarasco che dal 9 marzo 2015 è direttore del Servizio I della Direzione generale dei musei -con competenze, tra l’atro, in materia di Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, acquisti di beni culturali, mostre od esposizioni di beni culturali, diritti patrimoniali immateriali, vigilanza sui musei dotati di autonomia speciale, riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, valutazione della gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali ed erogazioni liberali- non ha nessun dubbio ad ammettere: “Qui in Italia l’argomento è tabù e rappresenta un modo per misurare la fedeltà ai valori spirituali dell’art. 9 Cost., scioccamente contrapposti a quelli dell’efficienza, economicità, sostenibilità del debito pubblico ed equilibrio dei bilanci, imbalsamati senza particolare fortuna nell’art. 97 Cost.

Al di là delle valutazioni di opportunità, in linea di principio, sul piano giuridico la vendita dei beni culturali non è preclusa. Essi sono beni demaniali e come tali possono essere soggetti a sdemanializzazione”.

Il massimo esperto di questa materia al Mibac sottolinea un dettaglio di non poco conto e che riguarda le norme stabiluite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio: “Proprio in ragione dell’alienabilità o meno, distingue due tipologie di beni culturali: quelli “assolutamente inalienabili” (art. 54, comma 1) e quelli alienabili dietro autorizzazione (art. 54, comma 2, e art. 55). Il congegno normativo tende alla “indifferenza” circa la natura giuridica del proprietario.

Chiunque questo sia, giustamente il legislatore pretende che le esigenze di tutela e valorizzazione vengano comunque soddisfatte.

A queste condizioni, e dietro autorizzazione ministeriale, le vendite di beni culturali diversi da quelli “assolutamente inalienabili” sono pienamente consentite; anche se quasi mai praticate”. Diverso il discorso per quanto riguarda i beni appartenenti al demanio culturale, e che per il dottor Antonio Tarasco “Sono, sì, inalienabili (art. 54, comma 1), ma come insegnano il Codice civile (art. 829) e le Sezioni unite della Cassazione (n. 7739/2020), potrebbero in linea teorica diventare vendibili una volta cessata la destinazione al pubblico (si pensi ai beni dei depositi e non più utilizzati neanche per scambi o mostre, collezioni non più visitate per la chiusura al pubblico della sede); vi sono, poi, altri beni che sono già alienabili dietro autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MiBACT)”.

Si pensi a ville, palazzi, conventi di proprietà pubblica non costituenti monumenti nazionali. La riserva assoluta prevista dall’art. 54, comma 1, Codice dei beni culturali, riguarda questi beni solo ove siano anche dichiarati monumenti nazionali; e non altre analoghe tipologie di immobili.

Sulle altre possibili soluzioni che potrebbero rendere profittevole per lo Stato un bene culturale, il dirigente del Mibac spiega che “A parte la vendita vera e propria, l’ordinamento consente, pur conservando la proprietà pubblica dei beni, di concedere a terzi quegli stessi beni, e alle stesse condizioni: garantirne sempre la tutela e valorizzazione.

Soddisfatte tali condizioni, diventa perfettamente irrilevante quale sia la natura giuridica, pubblica o privata, del proprietario” L’essenziale è dunque soddisfare quelle esigenze. Vi è, poi, la possibilità di concedere a terzi non il bene culturale nella sua fisicità ma la sua dimensione immateriale: si pensi alle riproduzioni di immagini, alle licenze d’uso di marchi.

Se la vendita non viene mai praticata, vi sono pochi casi, invece, di concessione a terzi dell’uso dei beni.

Il dirigente del Mibact ricorda che quando ciò è accaduto, sono stati concessi a terzi beni immobili e non mobili. Viceversa, un’operazione che potrebbe essere pure sperimentata, nel pieno rispetto della normativa vigente, è, in alternativa alla vendita, la concessione a terzi anche di beni mobili normalmente non ammirati dal pubblico perché, ad esempio, nelle sale espositive non vi è adeguato spazio o perché costituiscono opere o pezzi (archeologici) puramente seriali.

Per questi beni, la normativa prescrive la inalienabilità (comunque derogabile) mentre consente pienamente la concessione a terzi.

In molti casi, se a guidare le scelte di gestione degli istituti e luoghi della cultura fossero non solo i gusti e le personali concezioni scientifiche ma anche le esigenze finanziarie,- conclude l'esperto della Direzione Generale dei Musei statali- “ben si potrebbero individuare beni diversi dalle opere assolutamente identitarie per il nostro patrimonio culturale: se queste ultime non possono che rimanere nel luogo in cui sono, molte altre potrebbero essere cedute a terzi (vendute/concesse in uso) per rinnovare le collezioni o per finanziare il rilancio culturale da tutti atteso.

Ma a costi più contenuti per la fiscalità generale. Il che non sembra né un reato né un peccato”. Francia e Stati Uniti, dunque, docent. (b.n)


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#mibact
Antonio Leo Tarasco
Gioconda
PPN
Prima Pagina News

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU