CNR, sul concorso comunicazione la denuncia del Sindacato Cronisti Romani.
È regolare il bando interno indetto dal CNR  ha pubblicato per affidare l’incarico di Responsabile dell’Unità non dirigenziale "Comunicazione"? 
(Prima Pagina News)
Venerdì 14 Gennaio 2022
Roma - 14 gen 2022 (Prima Pagina News)
È regolare il bando interno indetto dal CNR  ha pubblicato per affidare l’incarico di Responsabile dell’Unità non dirigenziale "Comunicazione"? 

La domanda è inquietante, ma pone in maniera seria un problema di principio e di deontologia professionale a cui non si può mai venir meno. È regolare il bando interno indetto il 15 dicembre scorso dal CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche con scadenza il 10 gennaio per manifestazioni di interesse allo scopo di affidare l’incarico della durata triennale di Responsabile dell’Unità non dirigenziale "Comunicazione" afferente funzionalmente alla Presidenza?

Lo ha chiesto il Sindacato Cronisti Romani al CNR stesso, al ministero vigilante dell'Università e della Ricerca, alla Corte dei Conti - Sezione Controllo sugli Enti, all'Ordine dei Giornalisti del Lazio e all'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - "Giovanni Amendola", sollecitando un'attenta verifica dell'assoluta legittimità del bando stesso, prot. AMMCNT 0085268/2021 del 15/12/2021, che è scaricabile dal sito

Infatti, il bando non è stato rivolto al pubblico, ma è stato riservato in via esclusiva agli 8.500 dipendenti del CNR, compresi quelli di sue società satelliti e/o collegate. Inoltre, tra i requisiti richiesti non è stato previsto il possesso del tesserino di giornalista, cioè la prova dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti elenco professionisti o elenco pubblicisti da parte dell’aspirante a ricoprire l’importante e delicato incarico.

Secondo il Sindacato Cronisti Romani potrebbero essere state infatti violate sia le norme contenute nella legge n. 69 del 3/2/1963 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, sia quelle della legge sugli uffici stampa n. 150 del 7 giugno 2000 così come interpretata dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la recente sentenza n. 21764 del 29 luglio 2021 (Presidente Giacomo Travaglino, relatore Caterina Marotta), che imporrebbe in casi come questo anche l’obbligatorio versamento dei contributi previdenziali all’INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - “Giovanni Amendola “, Gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (detta anche INPGI 1) perché “in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’Inpgi ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.

 

 


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