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Il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio Ncc per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale.
Il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio Ncc per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale.
Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata.
Valicando i limiti della competenza statale nella materia "tutela della concorrenza" e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale "trasporto pubblico locale".
È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative.
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: "i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico".
Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è "una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi". Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020.
Di seguito, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.
Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia "tutela della concorrenza", in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.
Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale "trasporto pubblico locale", la Corte ha annullato" in parte qua" gli atti impugnati.
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